Approfondimenti
Integrazione fra modelli D.Lgs 231/01 e ISO/OHSAS
di Franco Ligonzo (pubblicato su: "Il Giornale dell'Ingegnere",
N.11-15 giugno 2007)
Il Consiglio dei Ministri del 24 aprile ha messo il
primo sigillo all'inserimento nel Codice penale di un'area
specifica dedicata ai reati ambientali gravi; analogamente,
ha allo studio un disegno di legge che estende la responsabilità
amministrativa a carico delle società e delle
persone giuridiche alle violazioni gravi delle norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Queste novità,
peraltro annunciate, mi suggeriscono di richiamare l'attenzione
sul Dlgs n. 231 del 2001 e di sottolineare la coerenza
fra il modello di organizzazione richiesto da questo
decreto e i modelli dei sistemi di gestione per la qualità,
l'ambiente e la sicurezza.
Comincio dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231
"Disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica,
a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000,
n.300" anche perché, nonostante sia in vigore
da anni e abbia portato a provvedimenti giudiziari clamorosi
a carico di grandi imprese italiane e straniere, è
sconosciuto ai più.
Va preso atto innanzitutto che esso, sovvertendo l'antico
principio "societas delinquere non potest",
pone a carico degli enti forniti di personalità
giuridica e alle società e associazioni anche
prive di personalità giuridica una responsabilità
amministrativa in dipendenza di determinati reati commessi
da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi
mandatari, qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio
dell'ente stesso.
Le fattispecie di reato più significative comprese
nel decreto del 2001 erano: -indebita percezione di
erogazioni, -truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
-concussione e corruzione, -reati societari, -delitti
contro la personalità individuale. Poi sono stati
aggiunti i reati di aggiottaggio; ora vengono aggiunti
i reati contro l'ambiente e la sicurezza; in futuro,
è possibile che ne vengano aggiunti altri.
In dipendenza della commissione dei reati previsti,
è competente a giudicare la responsabilità
dell'ente lo stesso giudice penale competente a giudicare
la responsabilità delle persone cui è
attribuita la commissione del reato.
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti
dal reato sono: -la sanzione pecuniaria, -le sanzioni
interdittive, -la confisca, -la pubblicazione della
sentenza; ma non solo: nel corso dell'indagine e del
processo, il giudice può applicare misure cautelari
dello stesso tipo e specie di quelle interdittive.
A favore dell'ente, lo stesso D.Lgs 231/01 prevede che
questo non risponda del reato commesso da proprio personale
in posizione apicale se prova che: -prima della commissione
del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i
reati della specie verificatasi; -ha affidato il compito
di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello
a un organismo interno dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo; -non vi è stata omessa
o insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo;
-le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente
il modello.
Infine, il D.Lgs 231/01 stabilisce i requisiti del modello
di organizzazione richiesto: -individuare le attività
nel cui ambito possono essere commessi i reati, -prevedere
specifici protocolli in relazione ai reati da prevenire,
-individuare modalità di gestione delle risorse
finanziarie, -prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell'organismo deputato al controllo, -introdurre
un sistema sanzionatorio per il mancato rispetto delle
misure indicate nel modello.
A questo punto, prima di procedere nel discorso, conviene
osservare che il D.Lgs 231/01 non interessa solamente
le grandi imprese ma anche le piccole e medie, infatti:
tutte le organizzazioni hanno rapporti con le pubbliche
amministrazioni, molte ricevono finanziamenti dallo
Stato o da enti pubblici o svolgono attività
con pericoli concreti di danno per l'ambiente e la sicurezza,
diverse sono fornitrici di amministrazioni pubbliche.
Inoltre, conviene avere presente che un'organizzazione
può essere chiamata in causa non solo direttamente
ma anche indirettamente, nell'ambito di inchieste riguardanti
altri soggetti della stessa filiera cliente-fornitore
o, addirittura, con legami puramente casuali. Capita
anche che una piccola organizzazione sia richiesta da
una grande impresa cliente di dichiarare che ha implementato
un modello organizzativo conforme al D.Lgs 2312/01.
Possiamo pertanto trarre una prima conclusione: adeguarsi
ai requisiti attraverso un modello organizzativo può
essere una giusta precauzione; infatti questo consente
di: -andare esente da sanzioni o, almeno, contenerne
l'entità, -evitare misure cautelari, -evitare
l'iscrizione di sanzioni o di pendenze giudiziarie nei
certificati pubblici richiesti nelle pratiche commerciali
o amministrative, -assicurare ai clienti il rispetto
degli adempimenti previsti.
Passo ora ad esaminare la coerenza fra il modello di
organizzazione richiesto dal D.Lgs 231/01 e quelli dei
sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente
e la sicurezza. Innanzitutto possiamo riconoscere che
alcuni rischi di reato, quali: truffa aggravata ai danni
dello Stato, reati in tema di erogazioni pubbliche,
concussione e corruzione, delitti contro la personalità
individuale, interessano i processi tipici dei sistemi
di gestione per la qualità ISO 9001: approvviginamento,
commerciale, gestione delle infrastrutture e delle risorse
umane. Analogamente possiamo riconoscere che i rischi
di reato per l'ambiente e per la sicurezza interessano
i processi tipici dei sistemi ISO 14001 e OHSAS 18001.
Infine, possiamo riconoscere che il D.Lgs 231/01 prevede
un'analisi iniziale, un modello di organizzazione basato
sul ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) e un organismo
interno indipendente che, ancora, sono tipici dei sistemi
di gestione ISO/OHSAS. Per altro verso dobbiamo prendere
atto che questi sistemi non regolano i processi amministrativi
e finanziari nè richiedono un sistema sanzionatorio,
come invece fa il D.Lgs 231/01.
Siamo, quindi, pronti per tirare qualche altra conclusione:
-le organizzazioni che hanno implementato sistemi di
gestione ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 sono avvantaggiate
nel creare un modello conforme al D.Lgs 231/01 in quanto
hanno già una base coerente da integrare per
quanto necessario; -le stesse organizzazioni, nell'integrare
i propri sistemi, faranno bene e verificarne l'efficacia
perché l'eventuale giudice penale non si accontenterebbe
della conformità formale; -le organizzazioni
che non hanno implementato sistemi di gestione ISO 9001,
ISO 14001 e OHSAS 18001, non è detto che debbano
certificarsi ma è bene che tengano presente lo
schema ISO/OHSAS e, ancora, che badino alla sostanza
del modello; -tutte le organizzazioni debbono stabilire
delle procedure per regolare le attività finanziarie,
amministrative e di gestione degli investimenti finanziati,
debbono istituire l'organismo di controllo con competenze,
autonomia e regole di comunicazione e funzionamento
adeguate per vigilare sul funzionamento e l'osservanza
del modello, debbono stabilire un sistema sanzionatorio
per il mancato rispetto delle misure indicate.
Infine, mi concedo un'ultima considerazione: negli
ultimi anni i vari tipi di certificazione hanno goduto
di cattiva fama perché troppo formali e troppo
pesanti, perché non portavano vantaggi commerciali,
perché inflazionati da certificazioni troppo
facili; io stesso non ho perso occasione per ripetere
che l'obiettivo dei sistemi di gestione è il
valore creato per l'organizzazione e per gli stakeholder
e per chiamare in causa la responsabilità della
Direzione; oggi, alla luce del D.Lgs 231/01, aggiungo
che i sistemi di gestione per la qualità, l'ambiente
e la sicurezza possono creare valore anche nel prevenire
e tenere sotto controllo i principali rischi di reato
che, fra i vari rischi d'impresa, possono essere fra
i più pericolosi per la sopravvivenza.
Appendice: "RESPONSABILITA' DELLE PERSONE GIURIDICHE"
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 pone
a carico degli enti (organizzazioni) una responsabilità
amministrativa in dipendenza di determinati reati commessi
da propri amministratori, dirigenti, dipendenti o terzi
mandatari, qualora realizzati nell'interesse o a vantaggio
dell'ente stesso. Il decreto, pertanto, sovverte il
principio "societas delinquere non potest"
e attribuisce al giudice penale la competenza a giudicare
la responsabilità dell'ente oltre a quella delle
persone cui è attribuita la commissione del reato.
I reati a cui si applica sono principalmente: indebita
percezione di erogazioni, truffa ai danni dello Stato
o di un ente pubblico, corruzione e concussione e reati
societari. In dipendenza della commissione di tali reati,
il giudice penale potrà applicare nei confronti
dell'ente sanzioni pecuniarie, misure interdittive,
confisca del profitto del reato, pubblicazione della
sentenza di condanna e, nel corso dell'indagine e del
processo, misure cautelari dello stesso tipo e specie
di quelle interdittive.
L'organizzazione non risponde del reato se questo
è stato commesso da persone che rivestono funzioni
di rappresentanza, di amministrazione o di direzione
e se prova che:
" prima della commissione del fatto, ha adottato
ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e
di gestione idonei a prevenire i reati della specie
verificatasi,
" ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento
e l'osservanza del modello a un organismo interno dotato
di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,
" non vi è stata omessa o insufficiente
vigilanza da parte di quest'ultimo,
le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente
il modello.
In caso d'indagine, il giudizio sull'adeguatezza
del modello spetta allo stesso giudice penale, tuttavia
possono godere di una presunzione di adeguatezza i modelli
organizzativi costruiti sulla base di codici di comportamento
redatti dalle associazioni di categoria e comunicati
al Ministero di Giustizia.
L'adozione, l'attuazione e il controllo di un modello
d'organizzazione e di gestione idoneo è quindi
lo strumento per tutelare l'ente sul piano giuridico,
evitando sanzioni, o contenendone l'entità, o
ovviando all'applicazione di misure cautelari che possono
essere di grande impatto sullo sviluppo o sulla stessa
sopravvivenza dell'organizzazione, soprattutto in determinati
settori e soprattutto per le organizzazioni a larga
base societaria. In questi casi esso è anche
lo strumento per garantire i soci nei confronti degli
amministratori e questi ultimi nei confronti dei subordinati
ed è lo strumento per rassicurare le altre parti
interessate sulla trasparenza della gestione.
La creazione e l'implementazione di un tale modello
richiede un approccio integrato fra diverse culture.
E' necessaria una cultura legale perché, nel
caso, l'ente si troverà di fronte ad un giudice
penale. E' necessaria una cultura organizzativa perché
il modello si applicherà ad un'organizzazione.
E' necessaria una cultura amministrativa per individuare
e procedurizzare le attività rilevanti ex decreto
in modo tale che la persona agente non solo dovrà
"volere" l'evento reato (ad esempio corrompere
un pubblico funzionario), ma potrà attuare il
suo proposito criminoso soltanto aggirando fraudolentemente
(ad esempio attraverso artifizi e/o raggiri) le procedure
e i controlli.
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